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Valentina =^_^=

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domenica 31 agosto 2008

Senza parole..

Firenze, 26 Agosto 2008

NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA, IL BILANCIO DELL'ASSESSORE CIONI: "IN QUINDICI GIORNI ELEVATE 307 MULTE. L'OBIETTIVO È PREVENIRE COMPORTAMENTI CHE LEDONO IL DECORO DELLA CITTÀ"

Trecentosette multe. È questo il bilancio dei primi quindici giorni dell'applicazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana tracciato oggi dall'assessore alla sicurezza e vivibilità urbana Graziano Cioni. "Il nostro obiettivo non è fare le contravvenzioni ma prevenire le situazioni che generano degrado, conflitti e problemi di convivenza in città - ha esordito l'assessore -. Quindi spero che nelle prossime settimane i numeri delle contravvenzioni diminuiscano: sarebbe un segnale che cittadini e turisti hanno compreso e assimilato le norme. Norme - ha ribadito l'assessore Cioni - che non introducono nuove regole ma si limitano spesso a riprendere disposizione già presenti e comunque mettono nero su bianco comportamenti che dovrebbero essere patrimonio del senso civico di ognuno di noi". "Mi chiedo infatti - ha proseguito - se entrare nei giardini con i motorini oppure attaccare la bicicletta alla recinzione del Duomo, o ancora bivaccare sulle scaledei monumenti o non mantenere un edificio in una situazione che crei degrado e pericolo siano comportamenti coerenti con il decoro della città e la civile convivenza tra le persone. Quello che vogliamo non è una città di divieti ma la lotta, che spero condivisa dai cittadini, contro il degrado". Scorrendo i dati relativi alle diverse sanzioni, emerge che il maggior numero di multe (51) sono state elevate a prostitute che esercitavano "con abbigliamento e atteggiamento non rispondente ai canoni della pubblica decenza; stazionando in luoghi prospicienti i luoghi di culto o gli edifici pubblici o di uso pubblico, stazionando lungo le strade abitate". A seguire le 35 sanzioni per persone che in strada avevano "comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri creando intralcio al flusso veicolare o pedonale" e le 30 elevate per chi bivaccava, mangiava, beveva o dormiva "in forma palesemente indecente o occupando con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico". Sono state invece 23 le multe ai proprietari di edifici che non mantenevano l'immobile in buono stato di manutenzione e pulizia creando così pericoli di cadute di cornicioni e simili o allagamenti mentre 20 sono state le sanzioni per le bici legate alle recinzione aprotezione dei monumenti o altri elementi di arredo urbano come le panchine. Infine 16 le contravvenzioni ai "bulli", come l'ha definiti l'assessore Cioni, che scorrazzavano con i loro veicoli a motore in giardini e sopra le aiuole mentre 12 sono state le multe, queste assolutamente nuove, elevate ai venditori abusivi sulla base della norme che prevede la possibilità di verificare la merce all'interno dei contenitori dei venditori. E a chi accusa il Comune di un eccessivo zelo nel fare le contravvenzioni, l'assessore Cioni ha risposto: "La Polizia Municipale si è impegnata e continuerà a farlo per garantire il rispetto delle norme del nuovo regolamento. Non mi pare che comunque 307 multe siano un numero enorme: basta pensare che in 15 giorni di agosto in media vengono elevate per violazioni al codice della strada circa 25.000 contravvenzioni". Un discorso a parte l'assessore Cioni lo ha dedicato alle multe per i panni stesi lungo la strada. "Premesso che vestiti e indumenti vari appesi sulle facciate rappresentano un elemento di degrado per una città come Firenze, certamente non è il primo problema che mi pongo nell'applicazione del nuovo regolamento. Anzi, penso che su questo specifico tema sia necessario introdurre un elemento di elasticità: nel senso che nel caso in cui la persona non ha altro modo per asciugare il bucato (né in casa, né in altre finestre che non si affacciano sulla strada principale) dobbiamo prevedere la possibilità di fare un'eccezione". E a chi ha già preso la multa, l'assessore Cioni consiglia di fare ricorso al Comune (in questo caso specifico alla Direzione Urbanistica) presentando un'autocertificazione della mancanza di soluzioni alternative: "Ovviamente chi dichiara il falso per non pagare una multa commette un reato penale". L'assessore Cioni ha poi confermato che nel mese di settembre sarà inviato il nuovo regolamento a tutti i nuclei familiari e copie saranno distribuite anche alle comunità straniere, presso gli alberghi e nei luoghi frequentati dai turisti. Infine, per chi volesse fare ricorso a una contravvenzione elevata sulla base del nuovo regolamento di Polizia Urbana, si precisa che i ricorsi devono essere presentati direttamente al Comune e non in Prefettura come accade per le violazioni al codice della strada.

Nello specifico sono quattro le direzioni interessate:
- la direzione Urbanistica (competente per gli articoli 10 e 20)
- la direzione Ambiente (competente per gli articoli 12, 18, 21 escluso il comma c di competenza della Polizia Municipale e 22)
- la direzione Sviluppo Economico (competente per gli articoli 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37)
- la Polizia Municipale (competente per tutti i restanti articoli).

Ecco in dettaglio le contravvenzioni elevate in relazione agli articoli del nuovo regolamento di Polizia Urbana.

ART. 3 (in stato di ubriachezza frequentava luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico o strade particolarmente affollate): MULTE 1

ART. 4 (non ottemperava al divieto di entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte...entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti....): MULTE 2

ART. 4 (collocava, appoggiava, legava velocipedi su barriere di protezione ai monumenti, su altri elementi di arredo urbano recando intralcio alla circolazione pedonale e/o carrabile su altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico): MULTE 20

ART. 7 (in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati: effettuava accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo esplodeva petardi gettava oggetti accesi): MULTE 2

ART. 10 (non manteneva l'edificio e/o le sue pertinenze in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti): MULTE 23

ART. 10 (in edificio non utilizzato non attuava tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive o danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso): MULTE 1

ART. 11(non fissava adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone). MULTE 1

ART. 11 (in luogo pubblico o privato: produceva stillicidio di acqua o altri liquidi, causava la caduta di terra o l'emissione di polveri....): MULTE 2

ART. 12 (quale detentore di cane in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale non usava il guinzaglio e, nel caso che l'animale potesse determinare danni o disturbo o spavento, anche la museruola): MULTE 6

ART. 12 (in qualità di detentore di animale di qualsiasi razza o specie non adottava tutte le cautele affinché non procurasse disturbo o spavento a persone o danno a persone o cose e/o non lo sottoponeva in ogni momento alla sua custodia): MULTE 2

ART. 13 (senza giustificato motivo saliva, sostava o camminava, collocava oggetti di qualsiasi specie su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti o ogni altro luogo che costituiva pericolo per la propria o altrui incolumità): MULTE 7

ART. 14 (sul suolo pubblico: abbandonava o depositava rifiuti gettava o disperdeva carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume): MULTE 7

ART. 14 (in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso soddisfaceva le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati): MULTE 3

ART. 15 (in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso compiva atti che potevano offendere la pubblica decenza tra cui: compiva atti di pulizia personale esibiva parti intime del corpo): MULTE 3

ART. 15 (esercitava la prostituzione: con abbigliamento e atteggiamento non rispondente ai canoni della pubblica decenza; stazionando in luoghi prospicienti i luoghi di culto o gli edifici pubblici o di uso pubblico, stazionando lungo le strade abitate): MULTE 51

ART. 15 (esercitava il campeggio o dimorava in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo): MULTE 8

ART. 15 (si sdraiava sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, sulle panchine o sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via): MULTE 5

ART. 15 (bivaccava, mangiava, beveva o dormiva in forma palesemente indecente o occupando con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico): MULTE 30

ART. 15 (in strada pubblica o ad uso pubblico aveva atteggiamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri: recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali): MULTE 35

ART. 15 (in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso effettuava questua con o senza raccolta firme): MULTE 9

ART. 15 (in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso vendeva merci od offriva servizi): MULTE 2

ART. 15 (in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso utilizzava animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio): MULTE 5

ART. 15 (somministrava qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni presenti allo stato libero sul territorio comunale): MULTE 4

ART. 16 (occupava suolo o area pubblica o di pubblico uso senza autorizzazione del comune): MULTE 2

ART. 16 (esercitava il commercio in forma itinerante ovvero deteneva articoli o merci da vendere contenuti in borse, cartelle o altri contenitori, che per quantità e qualità non costituivano il normale acquisto personale ed erano sprovvisti dei regolari documenti): MULTE 12

ART. 16 (puliva utensili, attrezzi, o altri oggetti su suolo o area pubblica o di uso pubblico): MULTE 3

ART. 16 (lavava le soglie, le finestre, le mostre e le vetrine delle attività lavorative al di fuori dell'orario compreso tra le 20 e le 10): MULTE 1 ART. 18 (avendone la disponibilità, teneva terreni in cattive condizioni di manutenzione e decoro): MULTE 1

ART. 18 (quale proprietario di terreno all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi del Codice della Strada non lo recintava solidamente e completamente in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico dei rifiuti): MULTE 3

ART. 18 (non evitava che siepi o piantagioni fuoriuscissero dalle recinzioni causando danno o pericolo): MULTE 3

ART. 19 (collocava o modificava fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, senza autorizzazione comunale): MULTE 3

ART. 20 (esponeva sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico panni tesi e/o collocava oggetti sulle finestre o sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile): MULTE 9

ART. 21 (in parco, giardino o area verde pubblica calpestava le parti erbose, entrava nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio ove tale divieto era espressamente segnalato): MULTE 2

ART. 21 (In parco, giardino o area verde pubblica transitava o sostava con veicoli a motore nelle parti erbose, aiuole....nonché sui viali interni dei pubblici giardini, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente destinati): MULTE 16

ART. 21 (faceva il bagno o gettava cose o immergeva oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquea, ovunque presenti): MULTE 1

ART. 27 (esercitava mestiere su strada o altra attività lavorativa in un locale, non garantendo le condizioni igieniche): MULTE 2

ART. 29 (quale esercente di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande non manteneva il bagno in buono stato di manutenzione e/o non ne consentiva l'utilizzazione a chiunque ne avesse fatto richiesta): MULTE 3

ART. 32 (esercitava mestiere ambulante o attività di artista di strada nell'ambito del territorio comunale senza rispettare le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti comunali in materia, per i mestieri espressamente consentiti): MULTE 12

ART. 37 (sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, distribuiva o depositava per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino in forma vietata in carreggiata recando pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni): MULTE 4

ART. 42 (quale trasgressore non ottemperava al provvedimento di diffida o non vi ottemperava nei termini previsti): MULTE 1

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